Non più necessari ai fini della fruizione della detrazione del 36%, l’invio preventivo della comunicazione al Centro operativo di Pescara e l’indicazione della manodopera, sicuramente per le spese sostenute nel corso del 2011, ma con qualche perplessità per i periodi pregressi, compreso il 2010.
Con le lettere q) e r), inserite nell’articolo 7, del di 13/05/2011 n. 70, in vigore dal giorno successivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13/05/2011 n. 110, il legislatore tributario ha apportato importanti modifiche alla disciplina sulla detrazione (36%) destinata a favorire le ristrutturazioni edilizie .
E’ opportuno evidenziare che la detrazione, Irpef del 36% (inizialmente al 41%) è stata introdotta dall’articolo 1, della legge n. 449/1997 ed è rimasta sempre attiva per effetto delle numerose proroghe succedutesi, addirittura fino al 31/12/2012 per effetto del comma 10, dell’art. 2, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010).
La fruizione della detrazione del 36% era condizionata dalla preventiva presentazione della comunicazione al Centro operativo di Pescara e dall’indicazione della manodopera in fattura, oltre all’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico e alla possibile presentazione della comunicazione alla ASL competente.
Il dl sviluppo, al fine di semplificare le procedure a favore dei soggetti che intendono beneficiare di tale detrazione per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ha introdotto le due semplificazioni enunciate, lasciando l’obbligo di mantenere, a disposizione degli enti accertatori, i documenti quali la copia della concessione o dichiarazione d’inizio lavori, i dati catastali dell’immobile, le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta ed , in caso di lavori condominiali, copia della delibera dalla quale emerga l’approvazione del lavoro e lo stato di riparto dello stesso con la tabella millesimale (c.m. 122/E/2009 § 4.6), indicando i dati catastali identificativi dell’immobile e gli eventuali estremi della registrazione dell’atto che costituisce titolo di possesso dell’unità immobiliare nella dichiarazione dei redditi (c.m. n. 121/E/1998).
Il legislatore non ha indicato alcuna decorrenza della semplificazione, con la conseguenza che si pone il problema se tale semplificazione, con una sorta di favor rei, potrebbe essere estesa anche a quelle situazioni pregresse per le quali il contribuente non aveva ottemperato agli obblighi prescritti per la fruizione, non indicando, per esempio, il costo della manodopera (c.m. 11/E/2007 § 3.2) o non inviando la comunicazione preventiva al centro operativo che, con la precedente disciplina, comportava la decadenza dell’agevolazione.
L’Agenzia delle entrate (r.m. 166/E/1999 e ani. 24/E/2004 § 1.2) aveva precisato che la dichiarazione poteva essere inviata anche successivamente alla data d’inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della stessa detrazione.
Si ritiene, però, che trattandosi di una mera agevolazione, ancorché il contribuente abbia rispettato tutte le altre condizioni, in assenza dell’invio della comunicazione al centro operativo (o di omessa indicazione specifica del costo della manodopera), in attesa di un auspicato e specifico chiarimento delle Entrate, la semplificazione sia da applicare limitatamente alle spese per ristrutturazione sostenute nel corso del 2011 e non anche a quelle pregresse, ancorché si tratti di lavori che si protraggono da più anni, tenendo conto della necessità di spalmare la detrazione in modo differenziato (5 anni per le spese sostenute fino al 2010, 10 anni per quelle sostenute dal 2011).
Tale assunto è sostenuto dalla combinazione della data di decorrenza delle disposizioni inserite nel di (14/05/2011), dalla mancata indicazione nel decreto di una precisa decorrenza e/o di una sanatoria per le omissioni riferite ai periodi pregressi, nonché da quanto precisato dai precedenti chiarimenti dell’agenzia con i quali, come detto, è stato reso possibile usufruire della detrazione, purché la prevista comunicazione fosse inviata, ancorché successivamente alla data di inizio lavori, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il contribuente vuol ottenere il beneficio; per quanto indicato, al limite e solo se detta indicazione sarà esplicitamente confermata dall’Amministrazione finanziaria, potrebbero rientrare le spese sostenute nel 2010, stante il fatto che la dichiarazione dei redditi deve essere ancora presentata (in via telematica il prossimo 30/09). Fonte Italia Oggi . Umberto Anitori



