Domanda:
Poco più di un anno fa sono andato ad abitare in un appartamento che avevo acquistato a fine agosto 2020, in piena pandemia, le spese condominiali sono molto elevate riscaldamento compreso ammontano ad euro 200,00 mensili, dal mese di settembre fino al mese di agosto 2021 ho pagato regolarmente la mia quota, ora l’amministratore mi chiede di versare euro 1755,00 di conguaglio e quote arretrate (D.A. ospitaletto)

Risposta:
Ritengo che il conguaglio sia in massima parte dovuto a rate non versate dal precedente proprietario, a tal proposito ricordo che il terzo comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile recita come segue:

 “Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”, di conseguenza è corretta la posizione dell’amministratore. L’acquirente, attraverso il notaio, al momento del rogito avrebbe dovuto richiedere al venditore di presentare una liberatoria in merito alle spese condominiali firmata dall’amministratore, non avendolo fatto oggi deve pagare il debito con il condominio salvo poi rivalersi nei confronti del venditore/debitore in quanto il rogito dovrebbe  contenere l’affermazione “che l’immobile viene venduto libero da persone e cose anche interposte ed altresì franco e libero da pesi, oneri, vincoli anche di natura obbligatoria, ipoteche, privilegi iscrizioni, trascrizioni di pregiudizio, diritti di prelazione e in genere diritti di o verso terzi di qualunque natura, imposte arretrate o qualsivoglia altro obbligo di natura fiscale”.

A questo punto tenterei di far pagare il conguaglio, rapportato ai giorni di effettivo possesso, al venditore, qualora tale tentativo fosse inutile dopo aver corrisposto il dovuta all’amministratore potrà attivare azione di rivalsa nei confronti del precedente proprietario.(Umberto Anitori)

Redazione

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