Le parti comuni in condominio – articolo 1117 codice civile

Di grande rilievo nell’ambito del condominio, è la questione sull’allargamento da parte del singolo, della porta sul pianerottolo.

Bisogna sottolineare preliminarmente, che le parti comuni dell’immobile, sono disciplinate dall’articolo 1117 codice civile, che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:  tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili  e le facciate“.

Le aree condominiali, che non siano di esclusiva proprietà di un condomino, rientrano nella disciplina di cui all’articolo 1117 codice civile.

Modificazioni della porta sul pianerottolo condominiale

Gli interventi di modifica della porta sul pianerottolo, possono sollevare una serie di interrogativi, ma la Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata (sentenza n. 2589 del 1977), ha stabilito che, nel caso in cui l’apertura effettuata da uno dei condomini in corrispondenza delle scale dell’edificio condominiale, non abbia comportato nessun mutamento della struttura e dello spazio delle scale, o comunque non abbia comportato limitazioni al godimento degli altri condomini, non abbia cagionato danni alle parti comuni o alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’immobile, la relativa fattispecie rientra nella disciplina dell’uso della cosa comune.

Sono ammesse modifiche alle parti comuni

Concludendo, si può affermare che, fatto salvo il rispetto del regolamento, è da evidenziare che, in caso di intervento di un condomino, che incida sul bene comune, che non determini danni architettonici, e non limiti il godimento degli altri condomini, debba essere considerato come godimento della cosa comune.

Si deve fare riferimento, in via analogica, al contenuto dell’articolo 1102 codice civile, in base al quale: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso“.

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