Domanda del lettore:
- In un garage , con ca.60 posti macchine, si deve per legge fare delle pulizie sulla zona di manovra? (o anche sui posti macchine stessi?
- Se si deve fare, lo possono fare anche i condomini stessi o serve una ditta specializzata?
Risposta dell’esperto: l’amministratore è tenuto a disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato a tutti i condomini il miglior godimento e compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio.
All’interno dell’ articolo 1130 c.c. troviamo la risposta al quesito, l’amministratore deve garantire il servizio di pulizia delle parti comuni in questo caso nella zona di accesso al garage e negli spazi di manovra.
Se da accordi interni la pulizia viene effettuata anche su alcune parti private sarà necessario scorporare la quota di servizio ed imputarla direttamente all’interessato. Se i posti auto hanno una metratura identica, e tutti i condomini sono concordi ad effettuare il servizio, la quota a parte dovrà essere ripartita in parti uguali.
L’amministratore professionista di norma si avvale di una ditta esterna per il compimento di un opera o servizio, sottoscrivendo un contratto d’appalto nel quale il prestatore d’opera si assume i rischi.
Nulla vieta ai condomini, a titolo gratuito, di svolgere tale incarico.
Luca Fontanari


