Procedimento di revoca avviato dal singolo condomino

In tema di revoca dell’amministratore di condominio, la Corte di Cassazione, con ordinanza 15706 del 2017, sottolinea che non è necessario che il singolo condomino che può fare ricorso, sia assistito da un difensore nel procedimento.

Infatti si tratta di un procedimento atipico, finalizzato alla gestione di interessi nell’ambito della volontaria giurisdizione.

La decisione della Corte Cassazione

La Corte di Cassazione si era espressa sul ricorso di un amministratore di condominio, successivo alla decisione della Corte d’Appello che la revoca per gravi irregolarità a lui imputabili.

La Suprema Corte, confermava la pronuncia dei giudici di secondo grado, evidenziando innanzitutto il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, è inammissibile contro il decreto, attraverso il quale la Corte d’Appello si pronuncia sul reclamo contro il decreto del Tribunale, in tema di revoca dell’amministratore di condominio, a norma degli articoli 1129 codice civile e e 64 disp. att. codice civile, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.

Ricorso ammissibile

Il ricorso invece è ammissibile, in relazione alla statuizione sulla condanna al pagamento delle spese di procedimento, riguardando posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso del condomino per difendersi personalmente, senza appoggiarsi ad un avvocato, perchè il procedimento di revoca dell’amministratore è giudizio di volontaria giurisdizione, che non ha carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizione soggettiva.

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Redazione

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