B&B e Burocrazia

Il tributo è corrisposto dai clienti di hotel, bed and breakfast, ostelli e persino campeggi situati nei capoluoghi provinciali, nelle città d’arte o nelle località a elevata affluenza turistica.

Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011

In Italia è stato introdotto con il Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”), che concede ai Comuni la possibilità di istituirlo o meno. Quindi sono gli stessi Comuni a stabilirne le modalità di applicazione, in alcuni casi si tratta di una quota fissa, diversificata in base alla tipologia di struttura in altri casi di una quota variabile in base al costo della camera e/o alle caratteristiche storico-artistiche del comune.

Ogni comune è autonomo

Altri comuni hanno fissato una quota unica, uguale per tutte le strutture. Il regolamento di ciascun comune può prevedere fino ad un massimo di 30 giorni di permanenza, ma può anche tassare i visitatori soltanto per i primi cinque omettendo un limite massimo, ovvero limitare la riscossione soltanto  ad un certo periodo . In ogni caso, la tassa si somma al costo della camera, dal quale non va mai scorporata.

Il comune la destina ad interventi di manutenzione

Il cliente, dunque, la versa direttamente al locatario, che, in seguito, la gira al Comune, il quale dovrebbe utilizzare il gettito complessivo per finanziare interventi di manutenzione, fruizione e recupero del patrimonio culturale e ambientale, nonché dei relativi servizi pubblici.

I Comuni godono di ampia discrezionalità in merito al calcolo dell’importo della tariffa giornaliera, che deliberata dal Consiglio municipale, può variare in genere tra 1 e 5 euro a persona.

Il turista paga in contanti o con carta

L’imposta è pagabile dal turista in contanti o con carta, al momento del check-out. Il gestore della struttura deve preventivamente informare i clienti, dell’importo e delle esenzioni), e poi rilasciare una ricevuta nominativa, ovvero inserire l’importo relativo in fattura fuori campo Iva.

Il gestore obbligato alla dichiarazione

Per il gestore scatta l’obbligo di dichiarare al Comune, nei termini stabiliti dallo stesso, quante persone ha ospitato nel periodo precedente, nonché la durata dei rispettivi soggiorni, l’entità e gli estremi delle riscossioni. Ogni comune deve mettere a disposizione apposita modulistica per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il relativo versamento nelle casse comunali, dovrà essere eseguito entro i medesimi termini o direttamente agli sportelli della tesoreria comunale o alle agenzie di credito convenzionate.

Sanzioni

 In caso di versamento tardivo, il gestore per regolarizzare la propria posizione è tenuto a corrispondere anche gli interessi moratori. In caso invece di omissione del versamento oltre ad una sanzione pecuniaria tra i 25 e i 500 euro, rischia infatti una condanna per peculato, reato che prevede addirittura il carcere.

Anche il cliente che si sottrae al pagamento della tassa va incontro ad una multa che oscilla sempre tra i 25 e i 500 che sommata all’imposta, che resta a suo carico. Il cliente può rifiutarsi di pagare l’imposta, compilando e firmando un modulo fornito dal Comune assumendosi la responsabilità dell’omissione e accettando il rischio di incorrere nella richiesta di rimborso e nella sanzione amministrativa. Il gestore, che dovrà solo comunicare all’ente locale le generalità del cliente e l’ammontare della quota non riscossa non rischia nulla.  

Esenzioni

Infine sono previste specifiche dispense per alcuni clienti, a cominciare dai residenti nel territorio comunale .ed, in base a quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali , risultano esenti: i minori sotto i dieci anni (talora fino a 14) e gli anziani sopra i 65; i portatori di handicap, i malati gravi e i degenti di strutture sanitarie, con rispettivi accompagnatori e assistenti; chi soggiorna negli ostelli della gioventù; il personale delle forze armate; i dipendenti comunali; gli autisti di pullman e le guide turistiche, previa presentazione di opportuna documentazione.

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.