Tetto condominiale: vietato l’abuso

In merito al tetto condominiale, la Cassazione ne ha vietato l’abuso; essa infatti ha evidenziato i  limiti dell’uso di questo bene comune in caso di utilizzo eccessivo.
Si ritiene che non possa rientrare nel “legittimo uso del tetto” ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, la sopraelevazione, come  diritto riconosciuto al proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare o a colui al quale è stato riservato, di porre in essere piani o trasformare locali già esistenti, aumentandone le superfici e le volumetrie, sia pure in presenza di determinate condizioni.

La sopraelevazione infatti non può pregiudicare l’estetica o l’architettura dell’edificio, e non deve diminuire l’aria o la luce dei piani sottostanti, come prevede l’articolo 1127 del Codice civile.

Tetto condominiale: la Corte d’Appello

Per al salvaguardia del tetto condominiale, queste norme, sono state oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione del 2008, n.  2865, attraverso la quale la Corte di Cassazione ha valutato la legittimità di una nuova costruzione realizzata sul tetto di un edificio condominiale.

La Corte di Appello, riformando la decisione di primo grado, ha escluso la natura di sopraelevazione, dichiarando l’intervento illegittimo in quanto integrava una modificazione strutturale del tetto, che si inglobava nella proprietà del condomino creando un accesso diretto, a  suo  uso esclusivo, con conseguente esclusione della sua utilizzabilità da parte degli altri condomini.

La Corte d’Appello inoltre, stabiliva che, anche se fosse stata qualificata come sopraelevazione, l’opera era comunque illegittima in quanto aveva pregiudicato l’aspetto architettonico dell’edificio.

 Tetto condominiale: la Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione, hanno condiviso le motivazioni dalla Corte d’Appello,sottolineando che il principio di cui all’articolo 1102 Codice civile , era stato applicato in maniera corretta, ritenendo illegittime  le opere  che hanno violato il diritto dei condomini di fare pari uso della cosa comune.

Tale situazione si viene a creare quando ci si appropria del bene comune o di parte di esso, mediante un’opera di trasformazione, e la si attrae, nella sfera della disponibilità o proprietà esclusiva.
Per quanto riguarda, invece, il pregiudizio arrecato all’aspetto architettonico dell’immobile, i giudici hanno stabilito che, il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico va condotto «avendo esclusivo riguardo alle caratteristiche stilistiche visivamente percettibili dell’immobile condominiale, inteso come struttura datata di un aspetto autonomo, al fine di verificare se la nuova opera si armonizzi con le stesse ovvero se ne discosti in misura apprezzabile».

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