Scuola nel condominio: il rumore non deve superare la tollerabilità

La scuola nel condominio, è un tema da tempo discusso, ci si chiede infatti, se sia possibile dare spazio all’interno del condominio, alle scuole.

Il problema di maggior rilievo da affrontare, è sicuramente quello del rumore che può, in alcuni casi, superare la soglia di tollerabilità; il rumore, può essere causato da vari fattori, le chiacchiere di studenti e professori, l’utilizzo continuo dell’ascensore, ecc.

Scuola nel condominio: condanna della Cassazione

La Corte di Cassazione, ha condannato il legale rappresentante, di una nota scuola privata, che non aveva adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare i rumori molesti , che provenivano dall’appartamento adibito ad attività scolastica all’interno di un condominio.

Infatti, l’uso frequente dell’ascensore, le conversazioni dei ragazzi sul pianerottolo, il via vai di studenti e insegnanti, sono in grado di creare delle immissioni tali da disturbare più persone che vivevano nello stabile, in cui vi era la sede della scuola, e si svolgevano i corsi.

Scuola nel condominio: svolgimento del processo

L’amministratore della scuola, fece ricorso, contro la condanna della Corte d’Appello; sostenendo di non essere mai stato messo al corrente delle proteste dei condomini relative ai rumori; e che non avrebbe potuto comunque controllare, perché gli schiamazzi, erano prodotti da soggetti che non dipendevano dalla struttura.

La Cassazione, respinse il ricorso, e confermava l’ammenda, oltre alle spese processuali, stabilite dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’articolo 659, comma 1 del codice penale.

I Giudici d’Appello, si basarono su testimonianze degli abitanti del condominio e su un accertamento dell’Arpat, dal quale emerse che durante il funzionamento l’ascensore produceva un rumore di 50 decibel e dunque il suo uso frequente diventava non più sopportabile; a ciò si sommavano l’insieme di voci, le attese e le discussioni tra gli studenti.

Ciò comportava disturbo non solo per chi abitava sullo stesso piano delle aule, ma anche i condomini degli altri piani.

Scuola nel condominio: conclusione

Non venne accolta la teoria dell’assenza di responsabilità dovuta alla mancata conoscenza delle lamentele da parte dell’amministratore. Il reato, può consumarsi anche attraverso condotte omissive. E non essendoci delega di funzioni al personale in servizio nella sede locale, spettava, al legale rappresentante l’adozione delle misure necessarie per impedire il pregiudizio alla quiete condominiale. La Corte sostenne, che sarebbe stato necessario organizzare diversamente gli orari delle lezioni, limitare l’utilizzo dell’ascensore dopo le ore 20 e ridurre le soste sui pianerottoli.

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Redazione

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