Il Tribunale di Roma con la sentenza relativa alla vertenza 59569/08 ha sancito ben due principi:
- il primo che nel caso di regolamento di condominio di origine Contrattuale che preveda la irrinunciabilità al servizio di riscaldamento non è possibile procedere ad un eventuale distacco salvo che non sia approvato dalla totalità dei partecipanti al condominio.
- l’altro che nel caso il distacco sia invece possibile come nella fattispecie esaminata, il condomino distaccato è comunque tenuto a corrispondere oltre alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto, una quota ,il cui importo potrà essere calcolato da tecnico specializzato , in quanto comunque usufruisce del riscaldamento da mura , solai ed immobili circostanti.
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