Domanda del lettore: Ristrutturazione facciate e delibere assemblee: nel 2010 l’assemblea deliberò che non si potesse avviare il processo di gara senza la costituzione di almeno il 70% del fondo. Nel 2012 l’assemblea, senza far alcun riferimento a modifiche/integrazioni a tale vincolo e nonostante non sia stato raggiunto ancora tale percentuale, ha deliberato l’avvio della gara di selezione dei fornitori. Quest’ultima delibera è valida oppure è “nulla”?

Risposta del lettore: L’ultima assemblea di fatto annulla gli effetti della precedente assemblea a partire dalla data della nuova delibera, anche se nel processo verbale non viene fatta menzione della precedente delibera.
Dalla data della nuova assemblea è in vigore quanto deliberato nella stessa.

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.