In caso di vicina rumorosa, che durante la sua presenza nell’abitazione e in particolare di notte, calza zoccoli o stivali e cammina sul pavimento, tiene il volume della musica  ad alto volume e sposta i mobili.

Come ci si può tutelare??

La Corte di Cassazione,  con la recente sentenza n. 38973 del 2017, si è pronunciata in merito a tale situazione concreta.

La fattispecie

La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di una condomina condannata, in appello, al risarcimento del danno per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai sensi dell’articolo 659 codice penale.

La signora è stata assolta dal reato ma veniva condannata al risarcimento dei danni ai vicini.

La condomina, aveva disturbato con schiamazzi e rumori alcuni condomini; il giudice d’appello l’aveva dichiarata responsabile ai soli fini delle statuizioni civili, attraverso l’appello delle persone offese, nonostante in primo grado fosse stata assolta.

Il ricorso in Cassazione

L’imputata, nel ricorso in Cassazione, sosteneva che il giudice d’appello avesse travalicato il limite del giudicato assolutorio e del giudicabile, in quanto in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero, l’aveva condannata al risarcimento del danno.

In tal senso, la Corte di Cassazione, sottolineava che la parte civile ha diritto ad impugnare la sentenza ai fini delle statuizioni civili, ciò anche quando sul piano penale si sia formato un giudicato assolutorio.

Infatti, la parte civile, rivolgeva al giudice penale le domande che avrebbe dovuto rivolgere nel separato giudizio civile, in base al principio dell’economia processuale, di conseguenza il giudice penale diventa titolare della cognizione come fosse un giudice civile.

Conclusioni

L’imputata era stata assolta dal giudice di primo grado, in base ad alcune circostanze riguardanti il comportamento delle persone offese, che non avevano sentito la necessità di confrontarsi con la presunta disturbatrice, non si erano neanche rivolti alle autorità, e non avevano chiesto il sopralluogo dell’Arpa, nonostante una lamentata pluriennale sopportazione del disturbo prima della denuncia.

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