Se in passato l’installazione di un sistema di allarme riguardava prevalentemente ville e abitazioni private, oggi questa pratica si è spostata anche all’interno dei condomini. Si tratta di una misura efficace per innalzare il livello di sicurezza contro furti e atti vandalici, con sistemi senza fili sempre più avanzati ed efficaci, come ad esempio l’allarme Verisure, che non necessita di opere murarie né di collegamento alla corrente elettrica o alla rete telefonica/internet fissa per funzionare.

Questa tendenza, in grado di garantire un senso di maggiore sicurezza ai residenti, richiede però particolare attenzione alle normative vigenti, soprattutto in materia di privacy.

Le norme vigenti

In Italia, l’installazione di un sistema di allarme e videosorveglianza in ambito condominiale è un’operazione disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche).

Il primo stabilisce le regole generali sul trattamento dei dati personali, soprattutto quelli raccolti tramite immagini. Il secondo integra e dettaglia tali regole, prevedendo specifici adempimenti.

Nel dettaglio, la sicurezza deve avvenire nel rispetto di liceità, trasparenza, proporzionalità e minimizzazione dei dati, l’uso delle telecamere deve essere giustificato da reali esigenze ed è obbligatorio un cartello informativo ben visibile.

Videosorveglianza individuale in condominio

Per legge, un singolo condomino può installare una telecamera nella propria proprietà, ma le riprese devono essere strettamente limitate alla propria area privata. È vietato inquadrare spazi comuni, proprietà di altri condomini e aree pubbliche.

Questa regola tutela la privacy e i diritti degli altri residenti o di chi transita. Riprese oltre tali limiti configurano un trattamento illecito dei dati personali, soggetto a sanzioni civili e amministrative.

La videosorveglianza per l’intero condominio

Se il sistema di allarme e videosorveglianza viene invece installato nelle parti comuni del condominio, questa operazione deve seguire per Legge un preciso iter procedurale. Secondo la Legge 220/2012 (Riforma del Condominio), è obbligatoria una delibera assembleare, approvata con le maggioranze previste (art. 1136 del Codice Civile).

Il titolare del trattamento di ogni dato raccolto è il condominio stesso, che deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal GDPR, come designare eventuali responsabili e adottare misure di sicurezza adeguate.

Cosa si può e cosa non si può inquadrare

Se la videosorveglianza individuale in condominio deve essere limitata alla propria area privata, quella delle aree comuni segue regole molto simili.

Le telecamere devono infatti riprendere esclusivamente le aree comuni e non possono mai inquadrare le porte o le finestre degli appartamenti privati, né aree pubbliche come strade e marciapiedi che si trovano al di fuori della proprietà condominiale.

Anche in questo caso la legge punta a garantire la privacy e a evitare indebite intrusioni nella sfera privata dei singoli condomini e cittadini.

Cartello informativo: quali sono gli obblighi

Sia per la videosorveglianza individuale che per quella nelle aree comuni, il GDPR impone di apporre un cartello informativo ben visibile prima dell’area videosorvegliata.

Questo deve indicare finalità, titolare del trattamento e riferimento all’informativa completa, garantendo trasparenza e tutela dei diritti di chi viene ripreso.

I sistemi d’allarme Verisure: sicurezza, innovazione e conformità

Verisure, Azienda specializzata in sistemi di allarme per case e aziende, offre soluzioni wireless all’avanguardia con batterie a lunga durata e SIM GSM 4G, senza bisogno di opere murarie.

Collegati H24 alla Centrale Operativa, garantiscono massima protezione e continuità del servizio combinando tecnologia avanzata, design minimal e facilità d’uso per una protezione totale e su misura.