Lo screenshot di messaggi ‘WhatsApp’ comprova il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare

L’accordo raggiunto tra le parti tramite scambio di messaggistica istantanea ‘WhatsApp’, documentato con registrazione di schermata (screenshot) – prodotta dall’agente immobiliare agli atti del giudizio civile, nel caso in cui la controparte-cliente non ne abbia disconosciuto provenienza né contenuto, costituisce prova scritta della pattuizione raggiunta tra le parti stesse in merito alle condizioni al cui verificarsi si realizzerà il diritto alla provvigione del mediatore e all’ammontare del relativo importo. Così si è espresso il Tribunale di Milano, con la sentenza 10 agosto 2021.

Accordo scritto su WhatsApp

Nel caso di specie, il contenzioso civile tra mediatore e cliente originava dalla circostanza che le parti, in ordine alla provvigione da corrispondere da parte del proprietario dell’immobile in vendita e in favore del professionista a compenso dell’attività di mediazione, formalizzavano a mezzo ‘WhatsApp’ il seguente accordo: “Buonasera, sono (…) non sto a disturbarla di nuovo al telefono (…) per correttezza verso di lei riguardo le sue provvigioni, di cui avevamo accennato (…) volentieri perché trovo giusto riconoscere il lavoro se (…) la cifra è nella forbice alta. Diciamo così: 1% se 590, 0,5 se 585. Non che a 580 lei non ha lavorato, ma andrei a perderci rispetto ad accettare í 575 (o magari 580 che riesco ad ottenere), con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione. Spero che capisca il mio discorso”, con messaggio di testo che a stretto giro di notifica veniva accettato dal mediatore stesso con la risposta “Va bene”, anch’essa prodotta agli atti dal professionista.

La vendita avviene

Successivamente, tuttavia, accadeva che tra venditore e acquirente veniva posta in essere la vendita dell’immobile proprio per il valore della su riportata proposta “(…) 580 che riesco ad ottenere (…) con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione”, ossia proprio per euro 580.000, quindi al di sotto della “forbice alta”. Ne deriva che il prezzo di stipula della compravendita fu inferiore a quello previamente pattuito tra la parte venditrice e l’agente immobiliare in relazione al diritto del mediatore a percepire la provvigione. Nulla pertanto era dovuto dal venditore-cliente al professionista per effetto di tali accordi, ragion per cui in questo particolare caso il mediatore ha diritto di percepire unicamente la quota di provvigione pattuita col cliente-compratore.

La mediazione comprovata dal messaggio in chat

Secondo la citata sentenza del Tribunale di Milano, nel caso che ci occupa è da considerarsi vera, in quanto non contestata dalla parte venditrice, la circostanza di fatto che la compravendita dell’immobile si è realizzata per effetto della attività di mediazione condotta dall’agente immobiliare. E’ vero infatti che parte venditrice non ha disconosciuto né la provenienza né il contenuto dello scambio di messaggi di testo ‘WathsApp’ avuto con l’agente immobiliare, inviati e ricevuti, di cui il mediatore ha prodotto in giudizio il relativo screenshot come prova.                                                                                                                                        

Tuttavia, in questo caso, la provvigione richiesta al venditore per la conclusione dell’affare, secondo il Tribunale di Milano, non è dovuta al mediatore.

Lo screenshot di WhatsApp vale come prova

Infatti, come rilevato dal Giudice, lo screenshot, che rappresenta una sorta di estratto della corrispondenza intercorsa tra cliente e professionista – a mezzo messaggistica istantanea -, agli effetti processuali costituisce prova scritta dell’accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni al cui verificarsi si realizzerà il diritto del mediatore a percepire il compenso professionale oltre al relativo importo. Va da sé che tali condizioni sono inevitabilmente future e incerte, poichè non è dato sapersi anzitempo se si verificheranno né, se del caso, quando ciò accadrà.        

Diligenza e professionalità del mediatore

Merita osservare, inoltre, che nel caso che ci occupa la trattativa per conto della parte venditrice è stata condotta con la diligenza professionale che si richiede al mediatore, il quale nell’esercizio della sua attività ha anche presenziato all’incontro personale tra le parti venditrice e acquirente, che ha visto l’accettazione della proposta di acquisto (cit. ‘WhatsApp’ agli atti: “Ci vediamo giù al portone” – “ok sto partendo adesso dall’ufficio”).

Accordo sulla provvigione valido

Ebbene, ciò che più interessa in questa sede, l’accordo sul compenso professionale del mediatore di cui al messaggio ‘WhatsApp’ deve ritenersi perfettamente valido ed efficace e in quanto tale vincolante per le parti. Tuttavia, in questo specifico caso, il prezzo al quale si è perfezionata la compravendita è stato inferiore a quello pattuito tra agente immobiliare e parte venditrice ai fini del riconoscimento della provvigione, dunque al mediatore, secondo il Giudice, sarà dovuto unicamente il compenso professionale pattuito con la parte compratrice. Su questa decisione ci sarebbe molto da discutere ma ciò che ci interessava sottolineare è come … la nuova era tecnologica – rappresentata dalle chat e dai social – sia riconosciuta valida ai fini della conclusione di una trattativa immobiliare.

Paolo Capoleoni

AVVOCATO CIVILISTA, con MASTER di II livello per GIURISTA D'IMPRESA. Collaboratore di agenzia di assicurazioni oltre all'abilitazione come Agente d'affari in mediazione Specializzato in GESTIONE, SVILUPPO e AMMINISTRAZIONE delle RISORSE UMANE.