In caso di parcheggi insufficienti in condominio, l’assemblea può deliberare a maggioranza, che l’utilizzo degli stessi sia regolamentato da un sistema di turnazione su base millesimale; senza che si abbia la violazione dell’articolo 1102 del codice civile.

Non si ha neppure la violazione dell’articolo 1138 del codice civile, se durante il turno di un condomino, gli altri non possano utilizzare il suo posto adibito a parcheggio, eventualmente lasciato libero. Si tratta di principi sanciti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26630 del 2018.

La fattispecie e le decisioni dei giudici

La Suprema Corte si pronunciava sul ricorso presentato dal proprietario di un appartamento, che lamentava l’illegittimità della delibera assembleare, che  a maggioranza, stabiliva la disciplina per l’uso dei cinque parcheggi esistenti nel cortile comune attraverso una turnazione su base millesimale, con riferimento ai millesimi di proprietà generale.

In primo grado la domanda venne accolta, poi, in appello il giudice accoglieva la richiesta del Condominio: in quanto era impossibile l’uso simultaneo dei cinque posti auto da parte di tutti i condomini; l’assemblea stabiliva dunque un principio d’uso che non privava il condomino del diritto di uso della cosa comune.

La Corte di Cassazione, di fronte al ricorso del condomino, sostenne che si trattava di doglianze che si risolvevano in una richiesta di riesame del merito della controversia che è esclusa in Cassazione.

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