Spesso, per far fronte alla carenza di liquidità del condominio, l’amministratore provvede personalmente, salvo poi esigere la restituzione delle anticipazioni effettuate una volta revocato ovvero dimessosi.

La giurisprudenza di legittimità stabilisce la necessità di avere la prova rigorosa delle anticipazioni effettuate dall’amministratore.

Innanzitutto sottolineiamo che le singole voci di spesa devono essere sempre approvate dall’assemblea, ad esclusione delle ipotesi di urgenza.

L’amministratore infatti (salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di interventi urgenti), non ha un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito di approvare il conto consuntivo, e di valutare l’opportunità delle spese, quindi in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui effettuate.

Il rendiconto

L’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea ha valore di riconoscimento di debito, ma ciò solo per le poste passive specificamente indicate.

Quindi l’approvazione del rendiconto dell’amministratore che indica un importo di spese superiore a quello dei contributi condominiali pagati dai condomini, può valere come riconoscimento di debito da parte di tutti i condomini in favore dell’amministratore, ma limitatamente alle voci a debito dei condomini che siano state indicate nel rendiconto con specificità e chiarezza.

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