La Corte di Cassazione con sentenza n. 11913 del 2020 respinse il ricorso di alcuni condomini, condannati per aver diffamato i componenti di una società che amministrava il loro condominio.

Gli stessi rivolsero offese agli amministratori del condominio, accusandoli di aver impiegato il denaro condominiale per bisogni personali (viaggi all’estero e debiti societari).

La Suprema Corte sottolineava che nel caso in esame non si poteva applicare  la scriminante del diritto di critica in quanto “l’accertamento della scriminante in questione richiede, in linea generale, la verifica della sussistenza dei tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la verità, l’interesse alla notizia e la continenza. Nella fattispecie in esame difetta innanzitutto il primo essenziale requisito, ossia la verità della notizia, in base a quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.”

L’esclusione della scriminante del diritto di critica è corretta, visto che la diffusione delle notizie della distrazione illecita di denaro da parte degli amministratori è priva di un corredo probatorio idoneo a dimostrare tale affermazioni.

Redazione

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