Civile Sez. II Num. 7604 pubblicata 21/03/2024
Anche i balconi vanno considerati nelle distanze tra edifici è quanto ha deciso La Suprema Corte
Nell’accogliere il ricorso di un condomino di Reggio Calabria contro una sentenza della stessa Corte d’ Appello che aveva confermato la Sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di ripristino e quindi di demolizione di una costruzione che era stata edificata in violazione delle distanze previste dal regolamento urbanistico. Infatti dalla CTU è emerso che la distanza era stata calcolata dalla parete finestrata e non dal balcone
Gli Ermellini hanno evidenziato “come costantemente affermato da questa Corte, sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 473/2019; Cass. 19932/2017; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016; Cass. 1406/2013; cass. 23845/2018).
Inoltre, è noto che a nozione di costruzione è unica, ai sensi dell’art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell’ultima Corte di Cassazione ”
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