La VI sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n°21257/19 del 9/8/2019 ha respinto il ricorso di una società immobiliare, avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza dello stesso Tribunale che, su richiesta del condominio, aveva annullato la vendita di alcuni immobili in quanto tale vendita – avvenuta quando già era in essere un giudizio per il recupero forzoso delle quote condominiali inevase – impediva, di fatto, il recupero dei crediti preesistenti vantati dal condominio per lavori straordinari eseguiti sulle parti comuni.
In definitiva è stata ritenuta nulla una vendita perché al momento della vendita era già in essere azione di recupero forzoso dei crediti vantati dal condominio, da qui si deduce l’importanza delle tempestività dell’amministratore nell’intraprendere azioni di recupero.
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