La massima della Cassazione

La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, la n. 2328 del 2018, ha sancito la responsabilità concorrente, tra il Comune e il Condominio, per i danni causati ad una signora, scivolata su un marciapiede, costituito quasi interamente da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del predetto Condominio.

Il caso

La Corte d’Appello, sottolineava la responsabilità solidale tra Comune e Condominio, a norma dell’articolo 2051 codice civile, in quanto il marciapiedi, doveva considerarsi parte della strada urbana, nonostante, fosse costituito da una grata metallica; strada tra l’altro, di appartenenza del demanio comunale, e aperta al traffico pedonale.

Tutti questi elementi, rappresentano un onere per il Comune, di svolgere attività di controllo, vigilanza ed intervento, per garantire la sicurezza dei pedoni.

Ciò in ogni caso non esclude la responsabilità del Condominio, in quanto la grata venne messa sul marciapiedi proprio dall’ente di gestione, in sostituzione della preesistente struttura in muratura.

L’intervento del condominio, venne eseguito su concessione comunale, e di periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico, così da favorire l’areazione del sottostante cavedio e degli attigui garages condominiali.

Il marciapiede, bene demaniale in concessione al Condominio

Il marciapiede, bene demaniale, era stato dato in concessione al Condominio per uso eccezionale, estraneo alla naturale destinazione del bene, con l’assunzione da parte dello stesso “di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.”, di conseguenza, si generava un obbligo di custodia ex articolo 2051 del codice civile.

Si tratta di un obbligo, che per la Cassazione, grava su più soggetti, quando coesistono poteri di gestione e ingerenza sul manufatto.

Se il pedone cade sulla grata di areazione del marciapiede, che il Condominio usa per arieggiare i propri locali, sono responsabili sia il Comune che il Condominio.

Si tratta di un obbligo di custodia, atto a generare la relativa responsabilità, che grava in capo a più soggetti, nel caso in cui sussista una coesistenza di poteri di gestione e ingerenza sul manufatto.

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Redazione

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