LA CASSAZIONE, IL CODICE CIVILE E LA GIURISPRUDENZA “FAVORISCONO” POSSIBILI CONTENZIOSI
La ripartizione dei costi in condominio, in presenza di un lastrico solare, è materia particolarmente complessa, stante le decisioni non sempre unanimi della Suprema Corte.
In generale il Codice Civile definisce all’articolo 1126 c.c. i criteri per la manutenzione del lastrico solare, ponendo la spesa di 1/3 a carico del proprietario esclusivo e la spesa dei 2/3 a carico dei proprietari sottostanti la verticale ricoperta dal lastrico. Ciò, in proporzione al valore del piano e alla porzione di piano stesso e quando sia esclusa la responsabilità del custode ex-art.2051 c.c.
Orbene la Cassazione, sezione Civile Ordinaria – Sez. 6 Num. 11484 – Anno 2017 ha deciso che la partecipazione nella misura dei 2/3 spetta solo a coloro che hanno delle unità immobiliari sottostanti.
Quindi se sotto il lastrico solare c’è un atrio comune, o il corsello dei box, o un porticato comune dal dispositivo dell’Alta Corte sembrerebbe non doversi applicare l’art.1126 c.c. e quindi ogni spesa a carico del proprietario del lastrico.
Ovviamente per avere giurisprudenza consolidata bisogna attendere altre decisioni nella stessa direzione ma ugualmente il diverso orientamento introdotto, al momento minoritario, non può che far alimentare possibili contenziosi in condominio (Luca Provenzi).
Nota: dispositivo all’art. 1126 c.c. – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.



