L’agenzia immobiliare on line: tutela del consumatore.
Parte seconda
Tornando al caso di contratto concluso via internet, le prime e più importanti norme del Codice del Consumo, che devono essere tenute presenti dall’agente immobiliare, sono quelle relative alle informazioni che devono essere fornite al consumatore al momento dell’offerta di conclusione del contratto on line.
L’applicabilità del Codice del Consumo al commercio elettronico comporta che, prima della conclusione del contratto, il professionista debba fornire al consumatore le seguenti informazioni: Identità del professionista e, in caso di contratti che prevedano il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;- Caratteristiche essenziali del bene o del servizio; Prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse ed imposte; Spese di consegna; Modalità di pagamento, (della consegna del bene) o della prestazione del servizio e di ogni altra formalità di esecuzione del contratto; Esistenza del diritto di recesso o di sua esclusione nei casi previsti dal codice; Modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; Costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; Durata della validità dell’offerta o del prezzo; Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni di cui sopra.
Esse devono essere fornite osservando i principi di buona fede, lealtà.
Le disposizioni del Codice del Consumo devono essere integrate con le norme in materia di commercio elettronico di cui al Dlgs. 70/2003.
E precisamente: in caso di comunicazione tramite posta elettronica di tipo commerciale, non sollecitata, il messaggio deve essere chiaro ed inequivocabile e deve contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del predetto Dlgs. il prestatore del servizio deve indicare in modo chiaro le varie fasi da seguire per la conclusione del contratto; i mezzi tecnici concessi al destinatario per correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore, gli eventuali codici di condotta cui aderisce e le modalità per accedervi; le lingue a disposizione per concludere il contratto, oltre l’italiano; l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Le sopra citate disposizioni (quelle del Dlgs sul commercio elettronico) non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o mediante comunicazioni individuali equivalenti. Infine, le condizioni del contratto dovranno essere messe a disposizione del destinatario in modo che possa memorizzarle e riprodurle.
Quanto ai termini entro i quali devono essere fornite tali informazioni al consumatore, la disciplina sui contratti a distanza prevede che il consumatore debba ricevere le informazioni in tempo utile prima della conclusione del contratto, mentre il Dgl. 70/2003 stabilisce che esse debbano essere fornite prima dell’inoltro dell’ordine. La necessità che tali informazioni siano fornite prima dell’inoltro dell’ordine discende dal rendere il più possibile consapevole la manifestazione di volontà espressa dal consumatore. Occorre a questo punto fare un’osservazione: poiché il prestatore del servizio e, nel nostro caso, l’agente immobiliare, quando predispone la sua vetrina on-line (i suoi annunci di locazione immobiliare) non è in grado di sapere chi si collegherà al sito (se consumatore o no) sarà opportuno che fornisca le sopra indicate informazioni in ogni caso, al fine di non risultare inadempiente all’obbligo di
informazione, in caso di conclusione del contratto. Ciò perché l’omessa o non corretta informazione non solo implicherà eventuali responsabilità che possono dar luogo ad un contenzioso con il consumatore, ma inciderà sull’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, come si dirà più oltre.
Al consumatore, che abbia concluso un contratto a distanza e quindi un contratto telematico, è riconosciuto il diritto di recesso o ius poenitendi. Lo ius poenitendi ha le seguenti particolarità: incide su un contratto già concluso; è connesso ad un onere legale di informazione da parte dell’altro contraente; è esercitabile entro un breve termine per contemperare le esigenze dell’altra parte contrattuale (il fornitore) che lo subisce; può essere esercitato discrezionalmente dal consumatore senza il pagamento di alcunché.
Il diritto di recesso può essere esercitato dal consumatore entro dieci giorni lavorativi con l’invio di una raccomandata RR da inviare presso la sede del fornitore, quindi presso la sede dell’agente immobiliare.
La comunicazione può essere inviata anche tramite posta elettronica e fax, purché sia confermata con raccomandata RR entro le ventiquattro ore successive. Il termine decorre (ex art. 65 Codice del Consumo) dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfati gli obblighi di informativa, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto.
Se non sono stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui si è detto sopra, il termine per l’esercizio del diritto di recesso sarà di 90 giorni a decorrere, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Quanto agli effetti del recesso, con il ricevimento della comunicazione, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto (a meno che non siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite).
Fonte: Newspages
Avv. Stefania Varca – Socio IRCAT

Tornando al caso di contratto concluso via internet, le prime e più importanti norme del Codice del Consumo, che devono essere tenute presenti dall’agente immobiliare, sono quelle relative alle informazioni che devono essere fornite al consumatore al momento dell’offerta di conclusione del contratto on line.

L’applicabilità del Codice del Consumo al commercio elettronico comporta che, prima della conclusione del contratto, il professionista debba fornire al consumatore le seguenti informazioni: Identità del professionista e, in caso di contratti che prevedano il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;- Caratteristiche essenziali del bene o del servizio; Prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse ed imposte; Spese di consegna; Modalità di pagamento, (della consegna del bene) o della prestazione del servizio e di ogni altra formalità di esecuzione del contratto; Esistenza del diritto di recesso o di sua esclusione nei casi previsti dal codice; Modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; Costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; Durata della validità dell’offerta o del prezzo; Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni di cui sopra.

Esse devono essere fornite osservando i principi di buona fede, lealtà.

Le disposizioni del Codice del Consumo devono essere integrate con le norme in materia di commercio elettronico di cui al Dlgs. 70/2003.

E precisamente: in caso di comunicazione tramite posta elettronica di tipo commerciale, non sollecitata, il messaggio deve essere chiaro ed inequivocabile e deve contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del predetto Dlgs. il prestatore del servizio deve indicare in modo chiaro le varie fasi da seguire per la conclusione del contratto; i mezzi tecnici concessi al destinatario per correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore, gli eventuali codici di condotta cui aderisce e le modalità per accedervi; le lingue a disposizione per concludere il contratto, oltre l’italiano; l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Le sopra citate disposizioni (quelle del Dlgs sul commercio elettronico) non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o mediante comunicazioni individuali equivalenti. Infine, le condizioni del contratto dovranno essere messe a disposizione del destinatario in modo che possa memorizzarle e riprodurle.

Quanto ai termini entro i quali devono essere fornite tali informazioni al consumatore, la disciplina sui contratti a distanza prevede che il consumatore debba ricevere le informazioni in tempo utile prima della conclusione del contratto, mentre il Dgl. 70/2003 stabilisce che esse debbano essere fornite prima dell’inoltro dell’ordine. La necessità che tali informazioni siano fornite prima dell’inoltro dell’ordine discende dal rendere il più possibile consapevole la manifestazione di volontà espressa dal consumatore. Occorre a questo punto fare un’osservazione: poiché il prestatore del servizio e, nel nostro caso, l’agente immobiliare, quando predispone la sua vetrina on-line (i suoi annunci di locazione immobiliare) non è in grado di sapere chi si collegherà al sito (se consumatore o no) sarà opportuno che fornisca le sopra indicate informazioni in ogni caso, al fine di non risultare inadempiente all’obbligo di

informazione, in caso di conclusione del contratto. Ciò perché l’omessa o non corretta informazione non solo implicherà eventuali responsabilità che possono dar luogo ad un contenzioso con il consumatore, ma inciderà sull’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, come si dirà più oltre.

Al consumatore, che abbia concluso un contratto a distanza e quindi un contratto telematico, è riconosciuto il diritto di recesso o ius poenitendi. Lo ius poenitendi ha le seguenti particolarità: incide su un contratto già concluso; è connesso ad un onere legale di informazione da parte dell’altro contraente; è esercitabile entro un breve termine per contemperare le esigenze dell’altra parte contrattuale (il fornitore) che lo subisce; può essere esercitato discrezionalmente dal consumatore senza il pagamento di alcunché.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal consumatore entro dieci giorni lavorativi con l’invio di una raccomandata RR da inviare presso la sede del fornitore, quindi presso la sede dell’agente immobiliare.

La comunicazione può essere inviata anche tramite posta elettronica e fax, purché sia confermata con raccomandata RR entro le ventiquattro ore successive. Il termine decorre (ex art. 65 Codice del Consumo) dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfati gli obblighi di informativa, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto.

Se non sono stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui si è detto sopra, il termine per l’esercizio del diritto di recesso sarà di 90 giorni a decorrere, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Quanto agli effetti del recesso, con il ricevimento della comunicazione, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto (a meno che non siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite).

Fonte: Newspages

Avv. Stefania Varca – Socio IRCAT

Redazione

La Redazione di Condominio.it è composta da giornalisti esperti nel settore, da professionisti e tecnici che operano da tempo nel campo dell'amministrazione e gestione dei condomini. Fanno parte inoltre del nostro Comitato di redazione docenti universitari, presidenti e membri dei direttivi delle associazioni di categoria, avvocati, ingegneri, geometri, agenti immobiliari e consulenti operanti nel settore immobiliare e tecnico.