A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell’ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all’ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all’ufficiale giudiziario l’errata informazione che l’avvocato presso il quale l’ingiungente aveva eletto domicilio “era sloggiato”; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva). (Cassa con rinvio, Giud. Pace Napoli, 14 Gennaio 2000).

Svolgimento del processo

L.M. ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14 gennaio 2000, con la quale il Giudice di pace di Napoli – pronunciando sulla opposizione da lui proposta avverso decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, dallo stesso giudice, su istanza del Condominio di (OMISSIS) – ne dichiarava la improcedibilità in quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando – secondo quel giudice – che un precedente tentativo di notifica non fosse andato a buon fine per causa non imputabile all’opponente, il quale aveva pur consegnato l’atto in tempo utile all’ufficiale notificante.

Con i due connessi motivi dell’odierna impugnazione cui resiste il Condominio con controricorso il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 650 c.p.c. e vizi di motivazione, critica in sostanza il giudice a quo per avere esclusala ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva in una fattispecie, come quella in esame, in cui la mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione non poteva attribuirsi a responsabilità di esso opponente, ma era stata, come in fatto pacifico, determinata invece dalle errate affermazioni date all’ufficiale giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito – contrariamente al vero – che l’avvocato, presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio, “era sloggiato”.

Per cui, non essendo stata portata a compimento, per tal motivo, quella prima notifica, il L. si era appunto risolto a proporre una successiva opposizione tardiva, notificata, questa volta, allo stesso amministratore del Condominio.

L’esame del ricorso, così articolato, è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione seconda, per il ritenuto coinvolgimento in esso di questioni di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione

1. La peculiarità della fattispecie in esame deriva, per quanto emerge dalla narrativa, dal fatto che la non addebitabilità alla parte, della inosservanza del termine perentorio di compimento dell’atto, non viene qui in rilievo in relazione ad un procedimento notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto indipendente dalla volontà della parte, completato in ritardo (in modo comunque continuativo rispetto alla prima richiesta), bensì rispetto ad un procedimento non portato a compimento dopo la fase di consegna dell’atto, all’ufficiale giudiziario, e del quale si tratta, pertanto, di verificare l’an, il quomodo e il quando della sua reiterabilità. 2. A fronte di una siffatta fattispecie il quesito che si pone è allora duplice.

Dovendosi, in linea logicamente e giuridicamente preliminare, innanzitutto stabilire se dal mancato completamento dell’attività di notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza del disponente possa o non – derivare, per lo stesso, un effetto di decadenza.

E (solo) in caso di soluzione negativa del quesito che precede, dovendosi allora ricercare nel sistema lo strumento idoneo a consentire alla parte di rinnovare la procedura non completata nella fase sottratta al suo potere di impulso, e che assicuri, nel contempo, il corretto bilanciamento delle opposte esigenze, di pari rango costituzionale, correlate, per un verso, al diritto di difesa di detta parte, incolpevolmente decaduta da una attività difensiva (e per di più esposta, come in questo caso, alla formazione in suo danno di un titolo esecutivo definitivo) e, per altro verso, all’esigenza di certezza dei tempi processuali, sottesa alla regola di improrogabilità dei termini perentori, ora anche presidiata dal canone della ragionevole durata del processo di cui al novellato art. 111 Cost..

2.1. La risposta al primo quesito è da ritenere costituzionalmente obbligata nel senso della esclusione dell’effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica.

E, ben vero, il Giudice delle leggi già con la sentenza n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Questo principio, confermato dalla successiva sentenza n. 358 del 1996, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 477 del 2002 – che ne ha espressamente sottolineato la “portata generale” e la riferibilità “ad ogni tipo di notificazione” – ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più” recenti sentenze n. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005.

Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

E con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

E ciò sia pur come effetto provvisorio e anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario; per il quale, a tal fine, rileva la data, invece, in cui l’atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità. 2.2. Nel caso in esame si tratta, però, non già di non far carico alla parte del ritardo nel completamento della procedura verificatosi nella fase successiva a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario bensì di consentire alla stessa di rinnovare una procedura che, dopo quella consegna, non è stata portata a compimento.

Ma anche rispetto a tale seconda, e peculiare, evenienza la soluzione affermativa si impone sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata.

Poichè è solo con la rinnovazione della notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare – nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie difese.

2.3. Occorre allora reperire nell’ordinamento il meccanismo idoneo ad attuare una siffatta rinnovazione della notifica, che permetta appunto alla parte di superare l’ostacolo che, non per sua colpa si è frapposto all’esercizio del suo potere. E che ciò, per altro, consenta non senza limiti di tempo, ma entro un circoscritto e predefinito arco temporale, quale coessenziale ad un processo che si svolge per fasi successive e logicamente coordinate, venendo altrimenti riconosciuto a quella parte una protezione del suo diritto di difendersi esorbitante rispetto alla ragione che la giustifica.

L’ordinamento conosce due tipologie di moduli procedimentali all’uopo utilizzabili, rispettivamente attivabili su autorizzazione del giudice in accoglimento di previa istanza della parte (secondo lo schema della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.c., che rinvia, a sua volta, all’art. 294 c.p.c.) o direttamente dalla parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice quanto all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno impedito l’esercizio in modo tempestivo dell’attività altrimenti preclusa, secondo lo schema, appunto, dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

La scelta tra tali meccanismi non può ovviamente essere operata a discrezione dell’interprete, ma deve avvenire in base ad un criterio di autocollegamento. Nel senso che è dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui incolpevole mancato completamento si tratta che deve provenire l’indicazione del modulo procedimentale per la sua rinnovazione.

Per cui è conseguente che, nell’ipotesi in esame, sia proprio il meccanismo della opposizione tardiva (qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore) quello deputato a consentire all’ingiunto – entro il limite temporale di cui all’ultimo comma del citato art. 650 c.p.c. (“L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”) – la rinnovazione della notifica della opposizione, precedentemente mancata per causa, comunque, a lui non addebitatale.

Soluzione questa “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Cost. n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte cost. 1976 n. 120).

3. Va conclusivamente quindi affermato il principio per cui, nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

4. La sentenza impugnata – che ha deciso in difformità – va pertanto cassata con il conseguente rinvio della causa allo stesso Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006

 

Gennaro Guida

Gennaro Guida, avvocato civilista del Foro di Salerno, si occupa in via prevalente delle problematiche connesse alle locazioni ed al condominio. Ha pubblicato articoli di dottrina e note a commento della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla “Rassegna delle Locazioni e Condominio”, già edita dalla Cedam e su “Immobili & Diritto” de’ Il Sole24Ore. Coautore del testo “Il condominio nelle legislazioni europee”, edito da ANACI. È direttore del Centro Studi Provinciale dell’ANACI di Salerno e membro del Centro Studi Nazionale dell’ANACI. Sito internet www.guidaiuris.com