Tribunale di Vasto Accoglimento n°4454 del 12/11/2022

Il Tribunale di Vasto su richiesta di alcuni condomini ha emesso ordinanza di revoca nei confronti di un amministratore di condominio, che non è stato in grado di provare di essere in regola con la formazione professionale prevista dalla legge. Infatti il Giudice di merito ha evidenziato come “l’espletamento dell’incarico di amministratore di condominio è subordinato al possesso di alcuni requisiti soggettivi elencati dall’ articolo 71 bis disp. Att.  c.c , fra cui figura quello della frequenza di un corso di formazione iniziale e dello svolgimento di attività di formazione  periodica in materia di amministrazione condominiale ( lett.g ). Lo svolgimento dell’attività di amministratore è consentito anche in mancanza di frequentazione di un corso di formazione iniziale solo a coloro che hanno svolto detta attività per almeno un anno nell’ arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della L. 220/12              (18.6.2013 ).

Formazione obbligatoria

Nel caso di specie , l’ amministratore convenuto non ha offerto adeguata prova di avere svolto attività di amministratore condominiale per almeno un anno nel triennio antecedente al 18.06.2013 , non potendosi ritenere , a tal fine, sufficiente la produzione del mero atto di costituzione della società s.n.c. in data 05.04.2012 , in assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio che dimostri l‘effettivo svolgimento dell’ attività di amministrazione condominiale da parte della neocostituita società. Anche per quanto concerne l’obbligo di formazione periodica, va innanzitutto premesso che il D. M. n. 140/2014, entrato in vigore il 9.10.2014, stabilisce che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare , si deve ritenere che l’ obbligo di aggiornamento vada dal 9.10.2014 al 8.10.2015 e di seguito per gli anni successivi.

L’aggiornamento deve essere annuale

 Nel caso di specie il …………… ha prodotto un attestato del 3.9.2018 di partecipazione e superamento del corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori, valido sino al 9.10.2018. Per il periodo successivo – e quanto meno per l’annualità compresa tra ottobre 2018 e ottobre 2019, precedente alla data di presentazione del ricorso – nessuna prova è stata offerta dall’ amministratore circa                      l’ottemperanza all’ obbligo di formazione periodica.

La formazione va provata

 L‘ omessa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’ art. 71-bis, lett. G.), disp. att. c.c. e dell’ottemperanza all’obbligo di una continuativa formazione periodica, a parere di questo collegio, costituisce già di per sé una grave irregolarità che giustifica la revoca dell’amministratore, in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Verona, 13.11.2018, n. 2515; Trib. Milano, sez. XIII, 27 / 03 / 2019, n. 3145; Trib. Bari, 22.05.2020, n. 8143; Trib. Brescia, 30.6.2022). “

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.