Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’articolo 188 disp. att. cod. proc. civ., abbia respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, proposta ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., avendone accertato la rituale notificazione, deve essere qualificato come ordinanza, anche se adottato in forma di sentenza, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione. (Rigetta, Trib. Roma, 17 novembre 2003)
Svolgimento del processo
Con ricorso propostoci sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., P.L. chiedeva al Giudice di Pace di Roma la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a favore del Condominio (OMISSIS).
Deduceva che il decreto non era stato notificato presso la sua residenza sicchè il ricorrente non era stato in grado di approntare gli opportuni mezzi difensivi.
Con sentenza n. 868/00 il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
Con sentenza dep. il 17 novembre 2003 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dal P. sul rilievo che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., ha natura di ordinanza non impugnabile, essendo irrilevante che il primo Giudice l’avesse deciso con sentenza; in ogni caso, la notificazione del ricorso era da ritenersi formalmente ineccepibile, essendo stata effettuata secondo le prescrizioni dettate dall’art. 140 c.p.c., presso lo stabile in cui risultava ancora abitare l’appellante.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il P. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio in (OMISSIS).
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 188 bis disp. att. c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 650 c.p.c., deduce che, a stregua della qualificazione data dal Giudice di Pace, il provvedimento impugnato aveva natura di sentenza e non di ordinanza e, come tale, era suscettibile del rimedio impugnatorio dell’appello, atteso che il Giudice di Pace non aveva provveduto cit. ex art. 188, esaminando, ai sensi all’atrt. 650 c.p.c., la regolarità della notifica del decreto.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre.
Nella specie il giudicante, investito con l’istanza proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, avendone verificata la rituale notificazione. Indipendentemente dalla forma adottata (sentenza), il provvedimento, emesso ai sensi e per gli effetti disciplinati dal citato art. 188, era da qualificarsi come ordinanza e, come tale, non era suscettibile del rimedio dell’appello.
Nè, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, potrebbe invocarsi il principio dell’apparenza, atteso che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – il Giudice di pace non ha proceduto alla qualificazione dell’azione proposta inquadrandola in una ipotesi diversa da quella di cui al cit. art. 188.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea e contraddittoria motivazione laddove aveva ritenuto regolarmente notificato il decreto ingiuntivo.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, dopo avere dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente, ha ritenuto comunque valida la notificazione del decreto ingiuntivo, esaminando ad abundantiam il merito dell’appello.
Orbene, qualora il Giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, come appunto nella specie, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (SU 3840/2007). Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00, per esborsi ed Euro 500,00, per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008

