Conseguenze sulle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento dei contributi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5% dall’1.1.2023, in caso di:

• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;

• fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;

• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;

• aziende sottoposte a procedure concorsuali;

• enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari al 5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2023.

Redazione

La Redazione di Condominio.it è composta da giornalisti esperti nel settore, da professionisti e tecnici che operano da tempo nel campo dell'amministrazione e gestione dei condomini. Fanno parte inoltre del nostro Comitato di redazione docenti universitari, presidenti e membri dei direttivi delle associazioni di categoria, avvocati, ingegneri, geometri, agenti immobiliari e consulenti operanti nel settore immobiliare e tecnico.