Conseguenze sulle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento dei contributi
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5% dall’1.1.2023, in caso di:
• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
• fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
• aziende sottoposte a procedure concorsuali;
• enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Decorrenza
La nuova misura minima della sanzione, pari al 5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2023.


