Cassazione Civile II Sezione Ordinanza N° 4867 pubblicata 25/02/2025
Se abbatti un tramezzo rischi di pagare i danni
La vicenda un proprietario aveva rimosso un tramezzo del piano terra. Sebbene originariamente non concepito con funzione strutturale, con il tempo quel tramezzo aveva finito per sostenere una parte del solaio soprastante. Così, a seguito della demolizione del tramezzo, il proprietario sottostante segnalava la presenza di gravi lesioni e danni strutturali nel proprio appartamento (posto al piano superiore), ritenendo che tali danni fossero diretta conseguenza dell’intervento effettuato nei locali sottostanti.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma si è attenuta ai suddetti principi di diritto laddove ha ritenuto la rimozione del tramezzo causa unica delle lesioni, in ragione del duplice accertamento per cui la rimozione del tramezzo è stata la condicio sine qua non delle lesioni stesse e per cui al pregresso deterioramento del solaio non poteva essere annessa alcuna concreta incidenza concausale atteso che “l’appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità” venuta meno solo per effetto della demolizione. La Corte di Cassazione ha confermato un principio significativo: anche un tramezzo originariamente non portante, se rimosso senza le dovute verifiche, può causare danni strutturali agli elementi sovrastanti e comportare responsabilità per chi lo ha demolito
Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il nesso di causalità è elemento costitutivo dell’illecito civile e spetta al giudice di merito individuare, tra le eventuali concause, quelle effettivamente rilevanti nella produzione del danno.



