Quesito di un nostro lettore:
ho acquistato un appartamento in un condominio in data 19/11/2010 ed oggi, a distanza di 15 mesi, l’amministratore mi ha inviato il rendiconto delle spese effettuate nel periodo che va dal 01/10/2010 al 31/09/2011. Tengo a precisare che in tale rendicontazione si fa riferimento anche ad alcune spese di conguaglio del precedente periodo di amministrazione (annata 2009-2010). E’ giusto che io debba pagare tutte le spese, anche precedenti al periodo di possesso dell’immobile oppure, come io ritengo giusto (ma l’amministratore me lo contesta) per i 49 giorni che vanno dal 1/10/2010 al 18/11/2010 le spese documentate devono essere addebitate al precedente proprietario?

Risposta dell’esperto:
Il secondo comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile recita come segue:
“Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”, di conseguenza è corretta la posizione dell’amministratore . L’acquirente, attraverso il notaio, al momento del rogito avrebbe dovuto richiedere al venditore di presentare una liberatoria in merito alle spese condominiali firmata dall’amministratore, non avendolo fatto oggi deve pagare il debito con il condominio salvo poi rivalersi nei confronti del debitore in quanto il rogito dovrebbe contenere l’affermazione”, che l’immobile viene venduto libero da persone e cose anche interposte ed altresì franco e libero da pesi, oneri, vincoli anche di natura obbligatoria, ipoteche, privilegi iscrizioni, trascrizioni di pregiudizio, diritti di prelazione e in genere diritti di o verso terzi di qualunque natura, imposte arretrate o qualsivoglia altro obbligo di natura fiscale”.

Umberto Anitori

 

 

Redazione

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