Ritenuta del 4% sui pagamenti del condominio: Guida pratica

Quando il condominio paga per opere o servizi svolti nell’ambito della sua gestione, deve effettuare una ritenuta del 4% come anticipo dell’imposta sui pagamenti, in qualità di sostituto d’imposta.

Questa ritenuta si applica anche se i servizi non rientrano nell’attività principale del fornitore (altre fonti di reddito).

Il condominio deve versare la ritenuta quando l’ammontare raggiunge €500, ma deve comunque effettuare i pagamenti entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche se l’importo minimo non è stato raggiunto.

Il versamento della ritenuta avviene tramite il Modello F24.

Come e quando versare

Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Per il versamento, utilizzando il Modello F24, sono necessari i seguenti codici tributo:

  • 1019, se i beneficiari dei pagamenti sono soggetti passivi dell’IRPEF.
  • 1020, se i beneficiari dei pagamenti sono soggetti passivi dell’IRES.

Inoltre, il sostituto d’imposta deve rilasciare un certificato annuale ai destinatari, elencando le somme pagate e le relative ritenute.

Servizi soggetti a ritenuta

La ritenuta del 4% si applica sui pagamenti per servizi e lavori svolti:

  • nell’ambito di un’attività commerciale
  • per attività commerciali occasionali e non abituali.

Esempi di servizi soggetti includono manutenzione e ristrutturazione dell’edificio condominiale, servizi di pulizia, manutenzione degli impianti, giardini e piscine comuni.

Non sono soggetti a ritenuta i pagamenti derivanti da contratti diversi da quelli di lavoro (come quelli di fornitura di energia elettrica o trasporto) a meno che non siano parte di un contratto di servizio energetico.

La ritenuta del 4% si applica anche sui pagamenti per servizi resi da soggetti non residenti con una presenza stabile in Italia.

La ritenuta del 4% non si applica:

  • sui pagamenti per beni con installazione accessoria
  • sui pagamenti per lavori autonomi (come quelli di ingegneri o architetti) soggetti a ritenuta del 20%
  • sui pagamenti per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, dove si applica una ritenuta separata dell’8%.

 

Approfondimenti:

Lorenzo Salvadori Amadei

Digital expert, Consulente Social Media Marketing, Company Strategy Expert. Blogger per curiosità ancor prima che per professione. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio, Imprenditore nell'area IT, CEO di VOLANET-REG e direttore Generale di TWINS CARDS SA. Esperto nelle nuove tecnologie, piattaforme cloud e virtualizzazioni.