Ritenuta del 4% sui pagamenti del condominio: Guida pratica
Quando il condominio paga per opere o servizi svolti nell’ambito della sua gestione, deve effettuare una ritenuta del 4% come anticipo dell’imposta sui pagamenti, in qualità di sostituto d’imposta.
Questa ritenuta si applica anche se i servizi non rientrano nell’attività principale del fornitore (altre fonti di reddito).
Il condominio deve versare la ritenuta quando l’ammontare raggiunge €500, ma deve comunque effettuare i pagamenti entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche se l’importo minimo non è stato raggiunto.
Il versamento della ritenuta avviene tramite il Modello F24.
Come e quando versare
Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Per il versamento, utilizzando il Modello F24, sono necessari i seguenti codici tributo:
- 1019, se i beneficiari dei pagamenti sono soggetti passivi dell’IRPEF.
- 1020, se i beneficiari dei pagamenti sono soggetti passivi dell’IRES.
Inoltre, il sostituto d’imposta deve rilasciare un certificato annuale ai destinatari, elencando le somme pagate e le relative ritenute.
Servizi soggetti a ritenuta
La ritenuta del 4% si applica sui pagamenti per servizi e lavori svolti:
- nell’ambito di un’attività commerciale
- per attività commerciali occasionali e non abituali.
Esempi di servizi soggetti includono manutenzione e ristrutturazione dell’edificio condominiale, servizi di pulizia, manutenzione degli impianti, giardini e piscine comuni.
Non sono soggetti a ritenuta i pagamenti derivanti da contratti diversi da quelli di lavoro (come quelli di fornitura di energia elettrica o trasporto) a meno che non siano parte di un contratto di servizio energetico.
La ritenuta del 4% si applica anche sui pagamenti per servizi resi da soggetti non residenti con una presenza stabile in Italia.
La ritenuta del 4% non si applica:
- sui pagamenti per beni con installazione accessoria
- sui pagamenti per lavori autonomi (come quelli di ingegneri o architetti) soggetti a ritenuta del 20%
- sui pagamenti per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, dove si applica una ritenuta separata dell’8%.
Approfondimenti:
- Articolo 25-ter del Dpr 600/1973 – pdf – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
- Circolare n. 7/E del 7/02/2007 – pdf – Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 600 – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Legge Finanziaria 2007



