Ordinanza del sindaco
Domanda:
Il condominio dove trascorro le vacanze in Anzio ha transennato l’area sottostante i balconi che aggettano sul marciapiede del lungomare. L’ amministratore interpellato telefonicamente mi ha riferito di aver ricevuto una diffida del comune perché da alcuni balconi si sono distaccati degli intonaci e quindi ha richiesto dei preventivi per il rifacimento degli intonaci della facciata, in quanto dovendo montare dei ponteggi è conveniente rifare tutta la facciata. Quindi si accinge a convocare apposita assemblea anche in considerazione della imminente stagione estiva Il mio appartamento non ha balconi, debbo partecipare alla spesa anche io, e se si in che misura? (G.P. Roma)
Risposta:
Necessaria l’assemblea
Immagino che il suo amministratore abbia ricevuto dal comune la notifica di un fonogramma dei VVFF nel quale veniva interdetto l’utilizzo dell’area sottostante alcuni balconi che presentano intonaci pericolanti fintanto che in detti balconi venisse eliminato lo stato di pericolo da certificare con perizia di tecnico abilitato. Bene ha fatto l’amministratore a transennare l’area pericolosa. Ora lo stesso amministratore dovrebbe far redigere un capitolato per eliminare il pericolo e ripristinare i balconi interessati ai cui proprietari sarà addebitata la spesa relativa. Se effettivamente la facciata condominiale necessita di un intervento di ripristino, l’assemblea potrà prendere in esame la possibilità di far redigere un secondo capitolato per richiedere i relativi preventivi, infatti il ponteggio installato per i balconi può essere utilizzato anche per la facciata. Di conseguenza le spese per la facciata saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini mentre le spese per il ripristino dei balconi pericolanti rimarranno a carico dei rispettivi proprietari. si può anche prevedere una ripartizione delle spese per i ponteggi in misura direttamente proporzionale agli importi necessari per il ripristino dei balconi e per la facciata.



