L’attività di mediazione immobiliare è disciplinata da un complesso di norme volte a garantire trasparenza, correttezza e tutela del consumatore. Tra gli obblighi essenziali per l’esercizio della professione rientra la stipula di una polizza di Responsabilità Civile Professionale (RC), requisito imprescindibile per agenti immobiliari e società di mediazione.

L’obbligo assicurativo è previsto dall’art. 18 della Legge 5 marzo 2001 n.­ 57, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, attuativo della Direttiva Servizi 2006/123/CE. La normativa impone ai mediatori iscritti nel REA presso la Camera di Commercio di dotarsi di una copertura assicurativa idonea a garantire il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’esercizio dell’attività. L’obbligo si estende anche alle società di mediazione immobiliare, le quali devono assicurare l’operato di soci, amministratori, dipendenti e collaboratori.

I massimali minimi obbligatori sono stati definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011, che li differenzia in base alla struttura dell’attività:

  • Agente immobiliare individuale: massimale minimo pari a 260.000 euro;

  • Società di persone (S.n.c. e S.a.s.): massimale minimo pari a 520.000 euro;

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.): massimale minimo pari a 1.550.000 euro.

Tali importi rappresentano soglie minime inderogabili e devono essere adeguati al numero dei soggetti assicurati e al volume dell’attività svolta. Una polizza con massimale inferiore è considerata non conforme e, di fatto, equiparata all’assenza di copertura.

La RC professionale copre i danni patrimoniali causati a clienti o terzi per errori, omissioni, negligenze o inesattezze commesse nello svolgimento dell’incarico. Rientrano tra i casi tipici la mancata segnalazione di irregolarità urbanistiche o catastali, l’omessa informazione su ipoteche, vincoli o servitù, errori nella verifica della titolarità dell’immobile, nonché inesattezze relative a conformità edilizia, destinazione d’uso o situazione condominiale. Sono invece escluse, salvo specifiche estensioni, le condotte dolose e le responsabilità penali.

L’assenza di una RC professionale valida comporta gravi conseguenze sanzionatorie. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 39/1989, la Camera di Commercio può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 7.500 euro, nonché disporre la sospensione dell’attività fino a sei mesi o, nei casi più gravi o reiterati, la cancellazione dal REA. Inoltre, l’agente immobiliare privo di copertura perde il diritto alla provvigione, anche se l’affare è stato concluso, e risponde dei danni con il proprio patrimonio personale.

In un contesto di crescente complessità normativa e di frequente contenzioso, soprattutto nei rapporti con condomìni e amministratori, l’assicurazione RC professionale si configura quindi non solo come un obbligo di legge, ma come uno strumento fondamentale di tutela giuridica, affidabilità professionale e sostenibilità economica dell’attività di mediazione immobiliare.

Redazione

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