Sono parti comuni a tutti gli effetti
Le parti comuni di un condominio sono elemento essenziale dell’istituto giuridico, che fa vivere più nuclei familiari “ sotto lo stesso tetto”.
Tutto ciò che riguarda le parti comuni va deliberato dall’assemblea del condomino e riportato nell’apposita delibera scritta tenuta dall’amministratore.
L’assemblea di condominio
Ogni intervento edilizio, che veda il coinvolgimento delle parti comuni, deve assolutamente essere stato concordato, pattuito e deliberato, con le necessarie maggioranze dall’assemblea condominiale.
Non sono validi accordi privati
A nulla valgono accordi verbali o intese private tra alcuni condomini : ciò che viene realizzato ( e che coinvolge le parti comuni ) deve essere scritto nella delibera apposita.
Opere abusive
Se ciò non risulta, le opere che poggiano sulle parti comuni e che in qualsiasi modo le coinvolgono sono da considerarsi abusive e lesive del legittimo diritto dei condomini.
Le Parti comuni
Le parti comuni dell’edificio sono quelle destinate all’uso comune di tutti i condomini e quindi, di proprietà collettiva. Tra le parti comuni rientrano, ad esempio, il tetto, le fondamenta, le scale, l’ascensore, il cortile e le facciate esterne.
A questo proposito va sottolineato che la facciata esterna ( del proprio appartamento in condominio) è parte comune del palazzo. Ciò significa che non si possono eseguire opere o interventi in autonomia, ma va sempre interpellato l’amministratore. Dall’altra parte le spese per la manutenzione, la pulizia e il decoro delle facciate esterne del condominio sono a carico dell’intero condominio, in base alla quota millesimale di proprietà di ciascun condomino.
Gli Interventi edili vanno autorizzati
Inoltre, qualsiasi intervento di modifica o ristrutturazione delle facciate esterne, come ad esempio la posa di strutture edili, la tinteggiatura o la sostituzione delle finestre, deve essere autorizzato dall’assemblea condominiale e coordinato dall’amministratore di condominio, in modo da garantire la tutela dell’edificio e la sicurezza dei condomini.
In caso di danni o deterioramento delle facciate esterne, spetta all’amministratore di condominio avviare le procedure necessarie per la loro riparazione, utilizzando i fondi condominiali a tal fine predisposti.



