Sono parti comuni a tutti gli effetti 

Le parti comuni di un condominio sono elemento essenziale dell’istituto giuridico, che fa vivere più nuclei familiari “ sotto lo stesso tetto”.

Tutto ciò che riguarda le parti comuni va deliberato dall’assemblea del condomino e riportato nell’apposita delibera scritta tenuta dall’amministratore.

L’assemblea di condominio

Ogni intervento edilizio, che veda il coinvolgimento delle parti comuni, deve assolutamente essere stato concordato, pattuito e deliberato, con le necessarie maggioranze dall’assemblea condominiale.

Non sono validi accordi privati

A nulla valgono accordi verbali o intese private tra alcuni condomini : ciò che viene realizzato ( e che coinvolge le parti comuni ) deve essere scritto nella delibera apposita.

Opere abusive

Se ciò non risulta, le opere che poggiano sulle parti comuni e che in qualsiasi modo le coinvolgono sono da considerarsi abusive e lesive del legittimo diritto dei condomini.

Le Parti comuni

Le parti comuni dell’edificio sono quelle destinate all’uso comune di tutti i condomini e quindi, di proprietà collettiva. Tra le parti comuni rientrano, ad esempio, il tetto, le fondamenta, le scale, l’ascensore, il cortile e le facciate esterne.

A questo proposito va sottolineato che la facciata esterna ( del proprio appartamento in condominio) è parte comune del palazzo. Ciò significa che non si possono eseguire opere o interventi in autonomia, ma va sempre interpellato l’amministratore. Dall’altra parte le spese per la manutenzione, la pulizia e il decoro delle facciate esterne del condominio sono a carico dell’intero condominio, in base alla quota millesimale di proprietà di ciascun condomino.

Gli Interventi edili vanno autorizzati

Inoltre, qualsiasi intervento di modifica o ristrutturazione delle facciate esterne, come ad esempio la posa di strutture edili, la tinteggiatura o la sostituzione delle finestre, deve essere autorizzato dall’assemblea condominiale e coordinato dall’amministratore di condominio, in modo da garantire la tutela dell’edificio e la sicurezza dei condomini.

In caso di danni o deterioramento delle facciate esterne, spetta all’amministratore di condominio avviare le procedure necessarie per la loro riparazione, utilizzando i fondi condominiali a tal fine predisposti. 

Paolo Bellini

Giornalista iscritto all'Ordine dei Giornalisti – Tessera n.156594. Direttore Responsabile di Condominio.it - Autore del Manuale per Agenti Immobiliari edito da NLD CONCORSI. Agente immobiliare abilitato. Presidente nazionale e Founder di A.I.A. - Associazione Interprofessionale Agenti - Fondatore e Partner di Corsi Academy, Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto - Cod. Ente 4272 – Premio nazionale alla carriera REAL ESTATE AWARDS 2016 - Già Fondatore e Presidente Nazionale A.N.A.M.A. - Membro Fondatore della Consulta Nazionale dell'Intermediazione. Network leader in IAD Italia, Consigliere di Amministrazione della Pirelli Real Estate; Responsabile del “Progetto Condomini” Sky Italia; Presidente Sparkasse Immobilien (Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano); Strategic Advisor di Gabetti Property Solutions Spa. Onorificenze: Vice Console Onorario italiano a Santo Domingo - Repubblica Dominicana. Commendatore al Merito della Repubblica.