La rinuncia delle parti comuni in condominio, è un argomento delicato, l’art. 1118 c.c. dice:

1. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

2.Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

3.Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

4.Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.

La norma in commento stabilisce che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, e non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.

E’ necessario però distinguere tra la rinuncia alla proprietà e la rinuncia all’uso; infatti la rinuncia alla proprietà è sempre inammissibile, quella all’uso è ammessa in base a determinate condizioni:

  • il regolamento condominiale contrattuale non vieta tale rinuncia;
  • tale decisione non reca nessun danno all’uso da parte degli altri condomini;
  • pur cessando di pagare il consumo della cosa comune, il condomino deve continuare a contribuire alle spese per la sua conservazione.

Redazione

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